01/04/2025
La Legge regionale 30/2014 esclude la modificazione delle altezze di colmoe di gronda per immobili vincolati come beni culturali e di interesse paesaggistico, nei centri storici, in aree soggette a inedificabilità assoluta, demaniali marittime concesse per finalità diverse da quelle turistico-ricettive, e in ambiti soggetti a regimi normativi di conservazione.
Tale esclusione dalla possibilità di recuperare i sottotetti a fini abitativi per il Centro Storico viene meno per casi specifici per edifici con determinate caratteristiche architettoniche individuate dal Comune.
Oltre a queste prescrizioni individuate dalla LR 30/2014, per quanto riguarda il Comune di Sarzana, con la Deliberazione del Consiglio Comunale numero 15 del 2002, si dispone che gli interventi debbano rispettare parametri urbanistici e prescrizioni edilizie per mantenere le caratteristiche architettoniche originali dell'edificio.
Nei casi che non prevedono limitazioni sono consentiti ampliamenti volumetrici fino al 20% del volume geometrico dell'edificio esistente e innalzamenti della linea di gronda nel rispetto dei limiti di altezza massima consentita. Le tipologie costruttive ammesse includono l'apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazze a tasca, mantenendo un rapporto aeroilluminante di almeno 1/16.
Il recupero di altri volumi o superfici è consentito senza modificare la sagoma dell'edificio e rispettando i requisiti igienico-edilizi. E' vietato il frazionamento dei volumi e delle superfici recuperati per un periodo di almeno 10 anni.